APPALTO PRIVATO - DIFFORMITA' E VIZI DELL' OPERA - Tribunale Firenze Sent., 01-06-2018

APPALTO PRIVATO - DIFFORMITA' E VIZI DELL' OPERA - Tribunale Firenze Sent., 01-06-2018

La contestazione del committente concernete la qualità dell'esecuzione e l'idoneità dell'opera finita a soddisfare i propri interessi, integra un'allegazione di vizi dell'opera, di talché trova applicazione, in tal caso, il criterio di riparto degli oneri della prova dei vizi, in forza del quale incombe sulla parte eccipiente, per i vizi lamentati successivamente al discrimen temporale della consegna e dell'accettazione dell'opera, l'onere della dimostrazione della sussistenza dei vizi e della tempestività della relativa denuncia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Firenze

il giudice

dott.ssa Linda Pattonelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 7531/2010 tra le parti:

T.F. S.R.L., in persona del LRPT (CF (...)),

- difesa: avv. ALESSANDRO DELFINO ((...))

- domicilio: VIA DELLA CERNAIA 80 - FIRENZE presso avv. ALESSANDRO DELFINO

ATTRICE

CONDOMINIO VIA A. N. 196 B E E F., in persona dell'Amminsitratore pro tempore (CF (...)),

- difesa: avv. SIMONE ZANI ((...))

- domicilio: VIA XX SETTEMBRE 96 - FIRENZE presso avv. SIMONE ZANI

CONVENUTO

OGGETTO: Altri contratti d'opera

Svolgimento del processo

La T.F. Srl ha chiesto la condanna del Condominio di via A. n. 196 B e E al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 5.319,88, quale compenso per plurimi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione asseritamente eseguiti nell'edificio condominiale, su incarico dell'Amministratore pro tempore, consistenti, nel dettaglio, in:

1) vuotatura dell'impianto termico;

2) riparazione di perdita sulle tubazioni di scarico delle acque scure e relativa sostituzione;

3) revisione del circolatore, sostituzione della valvola miscelatrice e riparazione di tubazioni;

4) esecuzione dello sfiato dei radiatori e delle colonne ai piani alti;

5) sostituzione della centralina climatica completa di sonde;

6) riparazione del bruciatore con sostituzione di una rampa a gas;

7) revisione e manutenzione dell'impianto termico con nomina di terzo responsabile;

8) siliconatura di un tubo di scarico.

Costituitosi in giudizio, il Condominio convenuto, non contestando la debenza del compenso per la revisione e la manutenzione dell'impianto termico, per l'importo di Euro 1.395,63, di cui ha offerto la corresponsione banco iudicis, ha invece contestato l'esecuzione a regola d'arte della prestazione relativa alla riparazione di perdita sulle tubazioni di scarico di acque scure ed ha, inoltre, eccepito il mancato conferimento di un incarico da parte del Condominio per l'esecuzione dei restanti servizi, tutti consistiti in interventi effettuati in regime di garanzia su guasti dell'impianto dalla stessa attrice posto in opera su incarico della P. Sas di P.G. & C..

Fallito il tentativo di conciliazione giudiziale esperito all'udienza del 17/10/12, esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi V., C., R., G., P., a seguito di una serie di rinvii per l'avvicendarsi di nuovi giudici assegnatari, all'udienza del 29/05/18, le parti hanno precisato le proprie conclusioni avanti al giudice nuovo assegnatario del fascicolo dal 09/05/18.

Motivi della decisione

La domanda attorea appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva

In limine litis, occorre riqualificare in termini di contestazione della titolarità del rapporto controverso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da parte convenuta, non rinvenendosi discrasia tra il soggetto destinatario della domanda giudiziale e quello indicato, nella prospettazione attorea, quale titolare passivo del diritto sostanziale dedotto in giudizio: com'è noto, e come del resto recentemente ribadito dalle Sezioni Unite del S.C., invero, la condizione dell'azione costituita dalla legitimatio ad causam dal lato passivo o attivo ricorre ogniqualvolta, sulla scorta del mero esame delle prospettazioni contenute nella domanda, risulti che l'attore ha indicato se stesso quale titolare attivo o il convenuto quale titolare passivo del diritto dedotto in giudizio, laddove, invece, attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità l'accertamento dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del diritto sostanziale medesimo: "La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 31.0ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. 33.Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda" (Cass. SS.UU. n. 2951/16).

Ciò posto, peraltro, la contestazione di parte convenuta appare infondata nel merito, dovendosi confermare la spettanza in capo al Condominio, e non al terzo P. Sas - mai reso destinatario di alcun atto di chiamata nel presente giudizio - dell'obbligazione di pagamento del compenso per l'esecuzione delle opere fatturate da parte attrice, per le ragioni che seguono.

Risulta, anzitutto, documentato ex actis l'avvenuto conferimento di specifico incarico da parte del Condominio convenuto all'attrice, in relazione allo svolgimento di opere corrispondenti a quelle fatturate, come evincibile dalla lettura della missiva di richiesta di preventivo spesa datata 30/10/08, nonché dalla dichiarazione di conferma effettuata con fax 10/11/08 dall'Amministratore pro tempore del Condominio (docc. 2, 3, 4 attrice), mentre non risulta fornita, né offerta alcuna prova del conferimento di un incarico, per le medesime opere, alla ditta P. Sas; e in ogni caso, risultano dimostrate, attraverso le deposizioni rese dai testi escussi per parte attrice, tanto la circostanza, comunque mai oggetto di specifica contestazione, dell'avvenuta esecuzione ad opera dell'attrice di tutte le opere fatturate, quanto quella della loro fruizione in concreto da parte del Condominio convenuto: di talché, può ritenersi assolto da parte attrice l'onere della prova del titolo negoziale della pretesa azionata, sulla stessa incombente in forza dei criteri di riparto degli oneri di prova ed allegazione invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali (Cass. SS.UU. n. 13533/01).

Per contro, a fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, parte convenuta, la quale non ha contestato il fatto dell'integrale mancato pagamento delle fatture, non risulta avere assolto all'onere della prova liberatoria sulla stessa incombente: ciò in quanto, pur ferma e pacifica la circostanza dell'avvenuta realizzazione dell'opera di metanizzazione dell'impianto termico condominiale da parte dell'attrice, nel 2007, su incarico della P. Sas, non risultano dimostrate l'afferenza delle opere oggetto delle fatture in questa sede azionate alle lavorazioni a suo tempo compiute dall'attrice su incarico del terzo, né la rientranza delle medesime nel raggio di operatività dell'obbligazione di garanzia intercorrente tra il Condominio e la ditta P. Sas relativa all'attività eseguita, per conto e su incarico di terzi, dall'attrice. Garanzia che, in assenza della prova di diverse pattuizioni sul punto tra le parti (cfr. deposizione teste P.: "io con l'amministratore del Condominio non ho parlato di garanzie per i lavori, né abbiamo firmato alcun atto relativo alle garanzie; normalmente le garanzie sono quelle firmate dalle aziende costruttrici dei componenti installati, per esempio caldaia"), ed a fronte della riconducibilità alla figura negoziale dell'appalto del rapporto intercorso tra il Condominio e la P. Sas con riferimento alle opere di conversione dell'impianto termico condominiale (come del resto confermato dallo stesso teste P. "ho avuto un lavoro in appalto dal Condominio e l'ho fatto eseguire in subappalto" e comunque evincibile dal contenuto delle prestazioni di facere pattuite, come emergente dall'elencazione di cui ai docc. 27,28 di parte attrice), deve ritenersi operante nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 1667 c.c.: con conseguente limitazione temporale della stessa ai due anni successivi alla consegna dell'opera, ferma restando la necessità della previa tempestiva denuncia della committenza entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio dell'opera appaltata (termini, del resto, corrispondenti a quelli operanti, ex art. 132 D.Lgs. n. 206 del 2005, nell'ambito della disciplina della vendita di beni di consumo, richiamata in sede di nota conclusionale, disciplina comunque da ritenersi non operante, alla luce della qualificazione negoziale testé effettuata dei rapporti intercorsi tra le parti, nonostante l'astratta configurabilità del Condominio alla stregua di consumatore).

In primo luogo, infatti, non risulta dimostrata l'avvenuta effettuazione in epoca anteriore all'esecuzione delle opere fatturate, ad opera della committenza, né verso l'appaltatore, né verso il terzo subappaltatore (Cass. n. 26686/14), di alcuna denuncia di vizi idonea ad attivare l'obbligazione di garanzia in capo all'appaltatore, tali non potendosi ritenere le summenzionate richieste di intervento avanzate dal Condominio (docc. 2, 3, 4), non contenenti una chiara dichiarazione di scienza nel senso della segnalazione di disfunzioni e difetti dell'opera appaltata ascritti all'attività dell'appaltatore o del subappaltatore, né tantomeno alcuna univoca manifestazione di volontà nel senso dell'attivazione della garanzia di legge (laddove, invece, come in più occasioni rilevato dal S.C., ai fini della produzione degli effetti propri della denuncia, occorre pur sempre, anche se non una contestazione specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, quantomeno una sintetica indicazione delle difformità o dei difetti idonea a fornire la cognizione dei pretesi vizi riscontrati: cfr, ex multis, Cass. n. 11520/11). Particolarmente emblematico, in proposito, risulta il raffronto tra:

- il contenuto e la portata della richiesta di preventivo datata 30/10/08 a firma dell'Amministratore (doc. 2) e riferita agli interventi menzionati al punto 5 di cui all'atto di citazione, indicativa della consapevolezza dell'onerosità dell'intervento richiesto e dunque dell'inoperatività di alcun regime di garanzia (consapevolezza confermata dalla valenza latu sensu confessoria della debenza insita nella richiesta di incontro per il saldo delle fatture contenuta nel fax datato 23/12/09 e reiterata nel successivo fax del 18/01/10, rispettivamente docc. 22 e 24),

- e il tenore della missiva datata 14/02/11, recante, invece, una chiara enunciazione di difetti ascritti all'opera di parte attrice - enunciazione, tuttavia, da ritenersi, tardiva, in quanto intervenuta ad oltre tre anni di distanza dalle opere appaltate, e comunque non pertinente all'odierno thema decidendum, siccome riferita ad opere differenti da quelle oggetto delle fatture in questa sede azionate.

Del resto, anche volendo ritenere operante la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per il solo fatto dell'attivazione e dell'intervento del medesimo soggetto esecutore dell'opera, occorre rilevare come, incontestata l'inoperatività di alcun regime di garanzia per le attività di cui alle voci nn. 2, 7, gli interventi effettuati ai nn. 1, 3, 4, 8 afferiscano a disfunzioni affliggenti componenti e lavorazioni non contemplate dal subappalto del 2007 relativo alle opere di trasformazione dell'impianto termico (a differenza degli interventi che il medesimo Condominio ha dichiarato, nella citata missiva del 14/02/11, di intendere delegare al nuovo manutentore) e presentino, inoltre, carattere e finalità squisitamente manutentivi e non già emendativi di vizi derivanti da lavori pregressi del medesimo esecutore; d'altra parte, la non riconducibilità delle attività di manutenzione dell'attrice a quelle coperte dall'obbligazione di garanzia gravante sull'appaltatore risulta confermata dalla circostanza, documentalmente fondata, dell'avvenuta stipula, direttamente tra le odierne parti contendenti, di un contratto oneroso di esercizio e manutenzione dell'impianto termico (doc. 31).

Disamina separata merita, invece, l'intervento di cui al punto n. 6, per il quale, stanti la sua natura emendativa e la sua afferenza ad opera già oggetto del contratto del 2007 (cfr. preventivi di cui ai docc. 27 e 28), deve ritenersi operante il regime di garanzia ed i cui costi devono, dunque, ritenersi da porre a carico dell'appaltatore: donde, la necessità di decurtare, dall'importo dovuto dal Condominio convenuto, la somma oggetto di fatturazione con riferimento al predetto intervento, pari ad Euro 951,50.

2. Sull'eccezione di inadempimento

Quanto, poi, alle contestazioni relative all'intervento di cui al punto n. 2 dell'atto di citazione, ritiene questo giudice, nell'esercizio del potere di riqualificazione spettantegli ex lege, che quella proposta da parte opponente non configuri un'eccezione di inadempimento, bensì un'allegazione di vizi dell'opera appaltata, non essendo in contestazione l'an dell'esecuzione della prestazione pattuita, ma solamente la qualità della stessa esecuzione (asseritamente imperita e difettosa) e l'idoneità dell'opera finita a soddisfare gli interessi della committenza. Donde l'inoperatività, nell'ipotesi di specie, dell'effetto di inversione dell'onus probandi prodotto dalla rituale proposizione della exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c.(Cass. n. 16569/11; n. 3733/10; da ultimo, n. 8376/14) e l'operatività, per contro, del diverso criterio di riparto degli oneri della prova dei vizi, in forza del quale incombe sulla parte eccipiente, per i vizi lamentati successivamente al discrimen temporale della consegna e dell'accettazione dell'opera, l'onere della dimostrazione della sussistenza dei vizi e della tempestività della relativa denuncia (ex multis, Cass. n. 19146/13: "in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova").

Ciò posto, peraltro, a fronte di lavori pacificamente eseguiti in data 09-13/10/08 (cfr. fattura n. (...)) non risulta ex actis la prova di alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati anteriore a quella genericamente effettuata nella missiva datata 01/03/10, nella quale, del resto, il vizio lamentato è indicato come persistente e non come di nuova insorgenza. Né, tantomeno, risulta offerto o ritualmente fornito alcun supporto probatorio a sostegno dell'allegazione, inidonei essendo all'uopo i capitoli di prova testimoniale articolati nella seconda memoria istruttoria e condivisibilmente non ammessi dal giudice istruttore, in quanto genericamente formulati e tendenti ad ottenere dal teste inammissibili valutazioni (capitoli, cui, tra l'altro, la stessa parte convenuta, associatasi alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, pare avere rinunciato all'udienza del 12/12/14).

3. Sul quantum debeatur

Venendo, dunque, alla quantificazione dell'esatto importo dovuto a parte attrice, la somma spettante a titolo di compenso per le prestazioni rese deve ritenersi ammontare all'importo indicato nelle fatture allegate, con la sola esclusione di quello indicato nella fattura n. (...), da ritenersi riferito, per le ragioni suesposte, ad opere oggettivamente rientranti nella sfera di operatività dell'obbligazione di garanzia incombente sull'appaltatore in forza del contratto del 2007 e come tali da porre a carico di quest'ultimo. Su tale somma, pari ad Euro 4.596,13, al lordo della ritenuta d'acconto, dovranno poi essere applicati gli interessi al tasso legale, a decorrere dalle scadenze indicate nelle singole fatture, con esclusione dell'applicabilità dei criteri di computo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, stante l'equiparabilità del Condominio, privo di personalità giuridica, ad un privato consumatore (Cass. n. 10086/01; Cass. n. 10678/15), estraneo alla nozione normativa di "transazioni commerciali"; e data, altresì, l'inoperatività ratione temporis alla fattispecie de qua del disposto di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., come novellato dal D.L. n. 132 del 2014 (espressamente indicata come produttiva di effetti sui soli procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione). Né, del resto, la spettanza degli interessi potrà ritenersi esclusa con riferimento alla somma non contestata di cui alla fattura n. (...), oggetto di un'offerta di pagamento mai concretizzatasi, nonostante l'espressa dichiarazione di accettazione quale acconto sul maggiore avere operata da parte attrice sin dalla prima memoria istruttoria (cfr. pag. 5).

4.Sulle spese di lite

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione individuato dall'effettivo valore della domanda, per la parte riconosciuta come fondata ad esito della disamina giudiziale (art. 5 DM cit.: "Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata"), seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte convenuta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- condanna il Condominio di via A. n. 196 B e E alla corresponsione, in favore di T.F. Srl, della somma di Euro 4.596,13, al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi al tasso legale ratione temporis vigente, con decorrenza a far data dalla scadenza delle singole fatture;

- condanna il medesimo convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in Euro 517,00 a titolo di spese e in Euro 2.430,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Firenze, il 1 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2018.


Avv. Francesco Botta

Rimani aggiornato, seguici su Facebook